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Published on Luglio 12th, 2016 | by Il Birrafondaio

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La birra artigianale è legge, ma una definizione basta a dare la svolta al settore?

Nei giorni scorsi l’iter parlamentare del cosiddetto “collegato agricoltura” si è finalmente concluso e con la sua definitiva approvazione si può dire che nel nostro Paese sia “nata” dal punto di vista legale la birra artigianale. Abbiamo seguito nel corso del tempo l’evoluzione di questo provvedimento, sottolineandone l’importanza ma anche i limiti, che l’ultimo passaggio parlamentare al Senato non ha di certo risolto.

Prima di analizzare il provvedimento è doveroso evidenziare come il risultato ottenuto sia frutto soprattutto della testardaggine e della tenacia di un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle che nel corso di tutta la legislatura hanno condotto una battaglia a suon di ordini del giorno, proposte di legge ed emendamenti con l’obiettivo di riformare il settore della birra e di riconoscere il ruolo e l’importanza dei piccoli produttori.

Detto questo possiamo cercare di capire cosa prevedono i due articoli in questione e cosa significano per il settore.

Il primo è quello che definisce cosa sia a birra artigianale in Italia:

“Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”.

Secondo questa norma, dunque, la birra artigianale è quella prodotta da birrifici indipendenti (anche di grandi dimensioni per i parametri italiani) di cui si delinea il profilo dal punto di vista produttivo e societario. La legge sembra dunque escludere le beer firm, creando però una situazione che sfiora il paradossale: ci si potrà trovare di fronte a due birre prodotte nello stesso impianto di cui una potrà essere definita artigianale (perché etichettata dal produttore) e l’altra no.

Certamente la necessità di definire la “birra artigianale” era un’esigenza manifestata a più riprese dai microbirrifici, desiderosi di creare una distinzione netta tra il loro prodotto e quello dell’industria, ma allo stesso tempo rappresentava uno degli aspetti più difficili e “limitanti” della evidente necessità di regolamentare un settore esploso solo negli ultimi anni. Nella testa e nelle intenzioni degli operatori del settore questa definizione era vista come un punto di partenza per applicare la direttiva europea che mira a favorire i microbirrifici dal punto di vista fiscale e burocratico; da questi punti di vista distinguere tra “grandi e piccoli” può fare veramente la differenza, soprattutto per questi ultimi, ma introdurre una definizione legale in sé cambia, alla fine, poco e non garantisce la qualità del prodotto finale. Per questo è fondamentale che quello previsto dal “collegato agricoltura” sia il primo passo di un percorso che porti a creare un sistema normativo veramente in grado di sostenere la crescita, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, di una realtà tra le più interessanti e dinamiche che il nostro Paese abbia vissuto negli ultimi anni.

Da questo punto di vista, per quanto piuttosto fumoso e indefinito, il secondo articolo contenuto nel provvedimento relativo al mondo della birra potrebbe rappresentare un’opportunità davvero interessante, soprattutto se diventasse parte di un processo organico che miri a costruire una filiera della birra che parta dalle materie prime per arrivare al prodotto finale.

Ecco il testo integrale:

“Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e con le norme specifiche di settore, favorisce il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore del luppolo e dei suoi derivati. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destina quota parte delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione del luppolo, per la ricostituzione del patrimonio genetico del luppolo e per l’individuazione di corretti processi di meccanizzazione”.

Per quanto ci riguarda non possiamo che accogliere con soddisfazione la notizia di questo primo passo. Aspettiamo però di capire se sarà il primo di un lungo percorso o se rimarrà invece solo una sorta di “medaglia” di cui si potranno fregiare i piccoli produttori: certamente importante per poter frenare il tentativo in atto da parte dell’industria di settore di appropriarsi di concetti e iconografia del mondo della craft beer, ma assolutamente insufficiente a favorire una svolta per questo movimento.

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